Art. 21.
(Modifiche al codice civile).

      1. All'articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, le parole: «il coniuge», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «il coniuge o la persona legata da un patto civile di solidarietà».
      2. Nel libro I, titolo XII, capo I, del codice civile, all'articolo 404 è premesso il seguente:

      «Art. 403-bis. - (Persone unite da un patto civile di solidarietà). - Ai fini delle misure di protezione delle persone prive in

 

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tutto o in parte di autonomia, disciplinate dal presente titolo, la persona legata un patto civile di solidarietà è equiparata al coniuge».

      3. All'articolo 433, numero 1), del codice civile, dopo le parole: «il coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o la persona legata da patto civile di solidarietà».
      4. All'articolo 438 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La persona che è stata legata da un patto civile di solidarietà è tenuta a prestare gli alimenti all'altra parte contraente, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto. L'obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento in cui l'avente diritto contrae matrimonio o un nuovo patto civile di solidarietà».

      5. All'articolo 2941 del codice civile, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

      «1-bis) tra le persone legate da patto civile di solidarietà;».